Art. 114.
(Istituti per la esecuzione delle misure di sicurezza).

      1. Gli istituti per la esecuzione delle misure di sicurezza si distinguono in:

          a) colonie agricole;

          b) case di lavoro;

          c) case di cura e custodia;

          d) ospedali psichiatrici giudiziari.

      2. Negli istituti di cui al presente articolo si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale.

      3. Possono essere istituite:

          a) sezioni per la esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

          b) sezioni per la esecuzione delle misure di sicurezza della casa di cura e custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

          c) sezioni per la esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.