1. Gli istituti per la esecuzione delle misure di sicurezza si distinguono in:
a) colonie agricole;
b) case di lavoro;
c) case di cura e custodia;
d) ospedali psichiatrici giudiziari.
2. Negli istituti di cui al presente articolo si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale.
3. Possono essere istituite:
a) sezioni per la esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;
b) sezioni per la esecuzione delle misure di sicurezza della casa di cura e custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;
c) sezioni per la esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.